ALLEGATO" A "
STATUTO DELLA "ADITUS"
Associazione di Tutela e Promozione Sociale
*** *** ***
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- Art. 1. E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ADITUS - Associazione di Tutela e Promozione Sociale", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
- Art. 2. L'associazione ha sede in Roma, alla Via Giuseppe Palumbo n.3, presso lo studio degli Avvocati Ugo Pansolli e Francesca Andruzzi; potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La Sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e l'eventuale riconoscimento d'ente morale.
- Art. 3. La durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
- Art. 4. "ADITUS - Associazione di tutela e promozione sociale" non ha fini di lucro, neanche indiretto, e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e della struttura associativa, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, che hanno ispirato l'associazione stessa, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
• Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione, in particolare, si propone di:
- agevolare la conoscenza, in capo agli associati ed ai cittadini, delle questioni relative alla cultura, agli affari sociali, allo sport attraverso lo strumento della solidarietà;
- promuovere la cultura e ogni forma di arte;
- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
- tutelare i diritti civili;
- tutelare i diritti dei consumatori;
- occuparsi delle tematiche relative all'assistenza di minori, disabili, gestanti, madri sole, donne in difficoltà e, in generale, delle questioni relative alla famiglia. L'Associazione si occupa, inoltre, dei problemi relativi ai lavoratori, agli anziani, agli immigrati, ai disabili, ai detenuti ed altre categorie a rischio di devianza, emarginazione ed esclusione sociale, quali persone senza fissa dimora, alcolisti, vittime della tratta, etc.;
- attuare i diritti di cittadinanza e realizzare le pari opportunità tra donne e uomini;
- curare l’informazione, sensibilizzazione, formazione e aggiornamento degli associati e degli operatori (pubblici e privati), mediante attività seminariali, corsi, convegni, dibattiti, e ogni genere di manifestazioni sul territorio nazionale ed estero;
- realizzare la rilevazione dei bisogni presenti sul territorio sia direttamente che indirettamente, anche mediante un'integrazione con altri servizi e/o organismi pubblici e/o privati, un raccordo con gli osservatori per la raccolta dei dati e la loro elaborazione, l'utilizzo per tutti i cennati fini della rete internet e di ogni qualsivoglia supporto informatico e multimediale;
- offrire consulenza legale e fiscale agli associati e alle persone in stato di necessità, nel pieno rispetto dei diritti e delle facoltà degli iscritti agli albi professionali;
- promuovere e curare lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei trasporti, anche marittimi, dei servizi sociali, dell'educazione e della promozione giovanile, in appoggio ed in collaborazione con le missioni, le autorità locali e gli organismi esteri;
- promuovere e curare l'attuazione di iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l'appoggio ai volontari;
- promuovere e curare l'attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia per incentivare l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani e agli anziani.
• Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si impegna a:
- svolgere direttamente attività operative e nell'ambito di sanità, cultura, ambiente e dei servizi sociali in genere;
- diffondere i valori culturali e sociali sostenendo le iniziative esistenti e favorendo la nascita di nuove iniziative a livello locale, nazionale, internazionale;
- promuovere la sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
- promuovere e organizzare incontri, seminari, tavole rotonde, convegni e corsi di formazione ed aggiornamento
- ricercare, promuovere ed offrire consulenza e assistenza qualificata, anche nelle forme dei centri di assistenza fiscale (C.A.F.), nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, assumendo iniziative di formazione e corsi di formazione professionale e qualificazione ad organizzazioni ed associazioni di promozione sociale e di semplici cittadini;
- effettuare in proprio o per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
- curare la divulgazione dei relativi atti ed effettuare pubblicazioni
- promuovere lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, dell'agricoltura, delle infrastrutture, trasporti, anche marittimi, dei servizi sociali, dell'educazione e della promozione giovanile, in appoggio e collaborazione con le missioni e autorità nazionali, comunitarie ed estere;
- attuare iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti;
- attuare attività di informazione e di sensibilizzazione svolta in Italia per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani e agli anziani;
- coinvolgere e collaborare con organismi internazionali, enti pubblici nazionali e locali, privati anche appartenenti al movimento cooperativo per perseguire le finalità suddette.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può partecipare anche ad accordi di collaborazione con Associazioni, Organismi ed Enti Pubblici e privati che perseguono fini non incompatibili con quelli dell' Associazione stessa.
L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.
SOCI
- Art. 5. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta presso la Sede dell' Associazione, sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
• I soci, possono essere:
- Soci Fondatori: sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
- Soci Operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari: sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti, anche per la loro opera a favore dell' Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell' Associazione mediante conferimento in denaro o in natura.
- Art. 6. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
- Art. 7. La qualità di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per almeno due annualità;
- recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
- Art. 8. Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione, saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, conferiscano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
• Il patrimonio sociale, indivisibile, potrà essere costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o disposizioni ereditarie.
Anche nel corso della vita dell'Associazione, i singoli associati non potranno chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione né alla sua cessazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 9. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente
e) il Tesoriere
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ASSEMBLEA DEI SOCI
- Art. l0. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, benché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare, essa ha il compito di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché i rendiconto economico-finanziari, di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale trasformazione o scioglimento dell'Associazione stessa.
- Art. 11. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale e comunque nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione con lettera raccomandata spedita agli associati, o consegnata a mani degli stessi, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
- Art. 12. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
- Art. 13. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, inc1uso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, nei limiti sopra indicati. Il Consiglio Direttivo ha il compito di eleggere il Presidente, di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire l'entità delle quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
- Art. 15. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente e il Tesoriere; il Segretario verrà nominato dallo stesso Consiglio in occasione delle singole riunioni. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
- Art. 16. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
- Art. 17. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata agli interessati con preavviso di tre giorni; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti. La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire a mezzo lettera raccomandata, o a mani, o a mezzo fax, o posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare anche gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- Art. 18. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 19. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.
- Art. 20. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell' Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo. Nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell' Associazione e gli potranno essere delegati, altresì, eventuali altri poteri, anche di straordinaria amministrazione.
• In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell' Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell' Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell' Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati
ESERCIZIO SOCIALE
- Art. 22. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentat all’Assemblea per l’aprovazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; entro lo stesso termine dovrà essere presentato all’Assemblea, per l’approvazione, il rendiconto economico-finanziario di previsione predisposto entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO
- Art. 23. In caso di scioglimento dell' Associazione, il patrimonio della stessa non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
- Art. 24. Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e delle altre leggi inerenti le associazioni di promozione sociale.
Torna all'inizio